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Vademecum. Come difendere boschi e alberi, anche in città.

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bosco e girasoli

Di questi tempi nel nostro Bel Paese è sempre più comune imbattersi nel taglio di boschi.

Capita sempre più spesso e per i motivi più vari: per esempio, può trattarsi di un taglio per ragioni di pericolo o sanitarie, perché si tratta di un bosco governato a ceduo ed è giunto il momento del taglio periodico…oppure siamo davanti a un taglio illecito.

Che si può fare?  

Vediamo di porre a frutto decenni di esperienza concreta in materia di diritto ambientale[1].

In primo luogo, ha ben poco senso pubblicare sui social network decine di foto di alberi tagliati, ritenendo che – chissà per quale congiunzione astrale – Magistratura, Carabinieri Forestale, Polizia locale intervengano immediatamente.

Questo non accade: esposti e denunce non si fanno su Facebook, mettetevi l’anima in pace.

La prima cosa da fare è certamente scattare qualche fotografia e individuare esattamente l’area interessata.

E’ fondamentale, inoltre, verificare l’esistenza o meno di vincoli ambientali.

Maremma, bosco

Il bosco.

In primo luogo, le aree sono qualificabili come “bosco”, in via generale, in quanto “superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento”  (art. 3, comma 3°, del decreto legislativo n. 34/2018, che ha sostituito analoga definizione contenuta nel decreto legislativo n. 227/2001),  come da giurisprudenza costante (vds. per tutti Cass. pen., Sez. III, 17 settembre 2019, n. 38471).

Può trattarsi di bosco con prevalenza di questa o quest’altra specie botanica (in ragione delle diverse zone del territorio nazionale interessate) o di bosco misto o di bosco/macchia mediterranea, ma gli effetti giuridici di tutela sono gli stessi.

Trattandosi di bosco, sussiste quantomeno il vincolo paesaggistico, per legge (art. 142, comma 1°, lettera g, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni) ovvero anche grazie a specifico atto di individuazione dell’area interessata (artt. 136–141 bis del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni).

In tal caso, se sussiste solo il vincolo paesaggistico ex lege, il taglio boschivo potrebbe rientrare nell’ordinaria pratica selvicolturale (es. governo a ceduo del bosco) ed essere esente da autorizzazione (art. 149 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni), come specificato dall’art. 2, comma 1°,e l’allegato A, punto A.20 del D.P.R. n. 31/2017, che esclude dalla necessità dell’autorizzazione paesaggistica “nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale”.   

bosco di Aceri e cielo

Se non si tratta di ordinaria pratica selvicolturale (es. governo a ceduo del bosco, ripulitura del sottobosco e/o da infestanti), l’autorizzazione paesaggistica (art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni) è necessaria e preventiva per gli interventi in aree boscate determinati da finalità non strettamente di gestione naturalistica.[2]

L’autorizzazione paesaggistica è sempre necessaria quando l’area boscata sia tutelata con vincolo paesaggistico discendente da specifico atto di individuazione dell’area (art. 149, comma 1°, lettera c, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioniparere dell’Ufficio legislativo del Ministero per i Beni e Attività Culturali e Turismo dell’8 settembre 2016).

In caso di assenza di autorizzazione paesaggistica, il taglio di alberi obbliga la Regione e l’eventuale Ente locale delegato in materia di tutela paesaggistica, nonché la competente Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio all’emanazione di ordinanza di ripristino ambientale (art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni) e costituisce ipotesi di reato ai sensi degli artt. 734 cod. pen. e 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

Foresta demaniale di Bocca Serriola, riconversione a ceduo di bosco ad alto fusto

Tagliare anche un solo albero in area tutelata con vincolo paesaggistico/ambientale (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) in assenza di specifica autorizzazione integra una fattispecie penalmente rilevante, sanzionata ai sensi dell’art. 734 cod. pen. e dell’art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio).      Infatti, la Corte di cassazione, con sentenza Sez. III, 3 marzo 2021, n. 8499, ha opportunamente puntualizzato che la necessità del conseguimento della preventiva autorizzazione in caso di presenza di vincolo ambientale/paesaggistico riguarda anche il taglio di alberi singoli: “va ricordato che l’abbattimento di alberi in difetto della preventiva autorizzazione paesaggistica configura il reato di cui all’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto attività idonea a compromettere i valori ambientali incidendo in modo apprezzabile sull’assetto del territorio (Sez. 3, n. 16036 del 07/04/2006, Rv.234329 – 01) e che commette il reato di deturpamento delle bellezze naturali di cui all’art. 734 cod.pen. chi effettui l’abbattimento di alberi di alto fusto in area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione (Sez.3, n.29483 del 28/05/2004, Rv.229495 – 01)”.[3]

Molto probabilmente il bosco sarà anche tutelato con vincolo idrogeologico (regio decreto legge n. 3267/1923 e successive modifiche e integrazioni): in tal caso, è necessaria anche la specifica autorizzazione.

La zona interessata dal taglio boschivo potrebbe anche rientrare in una delle aree di cui alla Rete Natura 2000, cioè la rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione Europea, istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat” per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e semi-naturali, nonchè delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

Sette Fratelli, Foresta demaniale, sentiero nel bosco

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE “Uccelli” concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Qualsiasi intervento significativo, compresi quindi i tagli boschivi, devono essere assoggettati a preventiva procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche e integrazioni.

Nel periodo della riproduzione dell’avifauna selvatica (marzo-luglio), inoltre, non dovrebbero effettuarsi tagli senza aver prima verificato puntualmente l’assenza di nidi. Infatti, l’art. 5 della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i., comporta in favore di “tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri” (art. 1 della direttiva) “il divieto:

a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;

b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;

c) di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote;

d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;

e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura”.

Il disturbo/danneggiamento/uccisione delle specie avifaunistiche in periodo della nidificazione può integrare eventuali estremi di reato, in particolare ai sensi dell’art. 544 ter cod. pen.

nido Verdoni (Carduelis chloris chloris)

Come possono essere richieste le verifiche del caso?

Per appurare se il taglio boschivo sia autorizzato o meno e, soprattutto, se rispetti criteri, limiti, vincoli delle eventuali autorizzazioni emanate, è necessario inviare (possibilmente via p.e.c.) un’istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti alle amministrazioni pubbliche competenti (generalmente Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo; Regione interessata; Città metropolitana, Unione dei Comun, Comunità montana interessate; Comune territorialmente interessato), coinvolgendo contemporaneamente, per opportuna conoscenza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale interessato, il comando territoriale dei Carabinieri Forestale (nelle Regioni e nelle Province autonome il Corpo Forestale ivi presente) e la Polizia locale.

E’ necessario esporre i fatti senza particolari valutazioni personali, men che meno di taglio isterico, con l’indicazione precisa di tempi e luoghi del taglio boschivo e allegando le fotografie effettuate.

E’ opportuno, se possibile, indicare anche i vincoli ambientali presenti nell’area e chiedere copia degli atti di autorizzazione (se esistenti) e le informazioni ambientali disponibili.

In proposito, si riporta una delle formule più efficaci:

il/la sottoscritto/a

CHIEDE

alle SS.VV., per quanto di competenza,l’invio all’indirizzo di posta elettronica certificata ____________________ , giusta artt. 4, 6 del decreto-legge n. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012, di copia delle necessarie autorizzazioni amministrative eventualmente emanate in proposito, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dall’art. 6 del decreto legislativo n. 97/2016 (accesso civico), nonché delle informazioni a carattere ambientale relative alla accertamenti, valutazioni, considerazioni, atti in relazione a quanto sopra descritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14, comma 3°, della legge n. 349/1986, 3 sexies del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., 2, 22-25 della legge n. 241/1990 e s.m.i., 2-3 del decreto legislativo n. 195/2005.

albero in città

Alberi in città.

Di questi tempi nel nostro Bel Paese, purtroppo, è sempre più comune imbattersi nel taglio di singoli alberi o intere alberate stradali.

Capita sempre più spesso e per i motivi più vari: per esempio, può trattarsi di un taglio per ragioni di pericolo o sanitarie…oppure siamo davanti a un taglio illecito.

Anche nelle nostre città e paesi la prima cosa da fare è certamente scattare qualche fotografia e individuare esattamente l’area interessata, nonchè verificare l’esistenza o meno di vincoli ambientali.

Anche nelle aree urbane possono trovarsi aree qualificabili come “bosco”, ricadendo nelle medesime ipotesi prima descritte.

2-3 mila metri quadri di bosco in città, di proprietà pubblica o privata, possono essere preziosi polmoni verdi da conservare e gestire con cura.

Il Gruppo d’Intervento Giuridico odv in questi anni si è occupato di svariati casi in proposito in varie parti d’Italia.

Nelle città e nei paesi oltre ai boschi possono sussistere altre aree tutelate con il vincolo paesaggistico (soprattutto nei centri storici)[4]: per una puntuale verifica si può consultare la relativa banca dati (http://www.sitap.beniculturali.it/) e, soprattutto, si può contare sulla presenza del vincolo storico culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni).

Ville, parchi e giardini d’interesse storico, nonché pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani che abbiano più di 70 anni sono considerati ex lege beni culturali (artt. 10, comma 4°, lettere f, g, e 12 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni) fin quando, eventualmente, intervenga la procedura di verifica d’interesse culturale per dichiararne la non rilevanza.

Cagliari, taglio alberi Viale Buoncammino (7 sett. 2020)

La banca dati dei vincoli storico-culturali (http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login) permette, poi, di individuare specifici atti di individuazione di immobili tutelati con il relativo vincolo.

Qualsiasi intervento necessita di specifica autorizzazione da parte della Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio (art. 21 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni): nel caso di tagli non autorizzati in aree vincolate, dev’essere emanata la relativa ordinanza di reintegrazione da parte della competente Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (art. 160 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni), mentre il fatto costituisce reato (art. 170 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni).

Appare opportuno riportare sinteticamente una casistica comprendente varie tipologie di atti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche competenti in materia:

* ad Abano Terme (Veneto), nell’ottobre 2014 la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, su istanza del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus (6 ottobre 2014), ha fermato il taglio di una settantina di alberi secolari ad opera dell’Amministrazione comunale nelle Vie Mazzini e Appia Monterosso, contigue a Villa Bassi Ratheb,e ne avvia la procedura di dichiarazione di bene culturale;

* a Sesto San Giovanni (Lombardia), nel febbraio 2020 l’Amministrazione comunale ha avviato il taglio di più di 90 Platani secolari nell’ambito di un progetto di riqualificazione del Villaggio Falck,storico villaggio operaio della Lombardia.  Il GrIG ha effettuato un’azione legale (22 marzo 2020) richiedendo il blocco dei lavori in quanto sito individuato come “bene culturale” e a causa della nidificazione dell’avifauna selvatica in corso. Il Tribunale civile di Monza, su ricorso di alcuni residenti, ha adottato un provvedimento cautelare di sospensione dei lavori (Sez. II, 20 marzo 2020), non qualificabili come “urgenti” ai fini della normativa di lotta al coronavirus COVID 19;

* a Bergamo (Lombardia), nell’ambito di lavori di riqualificazione del Centro Piacentiniano ad opera dell’Amministrazione comunale, sono stati avviati (gennaio 2020) i tagli degli alberi quasi secolari  di Piazza Dante. Il GrIG ha effettuato un’azione legale (27 gennaio 2020) in seguito alla quale è emerso che la competente Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio aveva rilasciato autorizzazioni paesaggistiche e alla modifica di bene culturale.  Anche le altre Amministrazioni pubbliche avevano rilasciato le autorizzazioni di competenza;

* a Piacenza (Emilia-Romagna), il progetto di riqualificazione delle Piazze Cittadella e Casali, a opera dell’Amministrazione comunale, prevede la realizzazione di un parcheggio interrato da 259 posti auto, dato emerso in seguito a specifica istanza (28 novembre 2019) del GrIG.   Nel settembre 2019 la competente Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio aveva rilasciato autorizzazioni paesaggistiche e alla modifica di bene culturale, tuttavia – per le dimensioni e il sito del progetto – dovrebbe essere svolto il procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.);

Firenze, Viale Corsica prima e dopo il taglio degli alberi

* a Firenze (Toscana), nel corso dell’estate 2017 sono state effettuati numerosi tagli di alberi (soprattutto Pini) in varie Vie e Piazze del centro cittadino (Viale Corsica, Viale Belfiore, Viale Guidoni, Piazza San Marco, Piazza della Stazione) per conto dell’Amministrazione comunale. Vari esposti, fra cui quello del GrIG (28 agosto 2017), hanno portato la Procura della Repubblica fiorentina ad aprire procedimenti penali per assenza di autorizzazioni paesaggistiche e altre ipotesi di reato. Nel febbraio 2018 sono stati rinviati a giudizio sette dirigenti comunali, fra cui il nuovo direttore generale dell’A.R.P.A.T., Pietro Rubellini, tuttora tutti a giudizio (giugno 2021);

* a Roma, a cavallo fra 2020 e 2021, sono parecchi i casi di taglio di alberi nel centro storico in assenza di autorizzazione paesaggistica e di autorizzazione culturale, sempre per conto dell’Amministrazione di Roma Capitale e tutte oggetto di azioni legali GrIG: in Via di San Gregorio (21 dicembre 2020), in Viale Trastevere (4 febbraio 2021), a Villa Glori (6 maggio 2021).  Pesanti le considerazioni espresse sulla gestione del verde pubblico romano dalla Soprintendenza speciale per archeologia, beni culturali e paesaggio di Roma (nota prot. n. 8892 del 24 febbraio 2021): “La SSABAP ha evidenziato che questa situazione è il risultato della ventennale mancata manutenzione e del mancato monitoraggio del verde, di interventi errati di potatura, dell’asfissia degli apparati radicali. Inoltre a questo si sommano le criticità dovute agli adeguamenti impiantistici incontrollati che hanno messo in serio pericolo la stabilità degli alberi.

Essendo le strade pubbliche e i filari stradali soggetti alle disposizioni dell’art. 10 comma 1 del D.lgs 42/2004, i funzionari … hanno proposto ai responsabili del Dipartimento Ambientale le seguenti azioni riguardanti gli iter progettuali e i controlli, ex art. 18 e 19 del suddetto Codice dei Beni Culturali: 

in osservanza della trasparenza e dell’art. 21 del Codice dei beni Culturali, gli interventi

* devono essere preventivamente comunicati inviando anche per le vie informali la documentazione al riguardo; 

* prima dell’abbattimento dovranno essere effettuati, quando possibile, i sopralluoghi congiunti per le verifiche sullo stato dei luoghi. 

* Per affrontare una programmazione a medio e lungo termine, vista la straordinaria diffusione di patologie gravi, come il ‘cancro rosso’ dei platani, si ritiene opportuno estrapolare per Trastevere un tratto del filare dei platani allo scopo di applicare una metodologia sperimentale di intervento, sia per le sostituzioni, sia per la conservazione, per la pianificazione dei singoli episodi di tutela. Infatti il problema non riguarda esclusivamente il singolo esemplare – su cui si interviene quando si è al caso estremo della rimozione – ma deve operare sulle alberature in quanto sistema complesso (controllando l’ossigenazione delle radici, la correttezza delle potature, l’equilibrio dell’impalcato). 

* Un problema molto grave riguarda i sotto servizi (Acea, Italgas, ecc.), per cui si ritiene imprescindibile affrontare le operazioni legate all’adeguamento degli impianti con la stessa cura applicata nell’archeologia preventiva. 

* Si dovranno evitare le amputazioni e tutte le alterazioni degli apparati radicali, compreso il costipamento del terreno, a garanzia della vitalità delle specie e come azione preventiva nei confronti delle fito patologie. Nel caso si ritenga necessario modificare l’aspetto della sezione stradale, o l’immagine della strada, attraverso una sostituzione completa delle specie, questa non dovrà avvenire in modo estemporaneo e improvviso; ma al contrario in modo controllato e consapevole, in un ragionevole lasso di tempo. 

* Dovrà essere studiato un programma di transizione, condiviso e fondato anche sugli studi specialistici (insieme a figure di ecologi e biologi), verificando anche il caso di utilizzare specie diversificate, con una adeguata distanza di impianto”.

Roma, Via San Gregorio, taglio dei Pini (dic. 2020)

* a Poggibonsi (Toscana) l’Amministrazione comunale ha provveduto – fra vivaci contestazioni popolari – al rifacimento della Piazza Mazzini (2018), abbattendo numerosi alberi.  Anche dietro esposti del GrIG (16 aprile 2018 e 26 aprile 2018) venne fermato temporaneamente l’abbattimento durante il periodo della nidificazione. A metà agosto 2018 venne completato l’abbattimento degli alberi.  La Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Siena ritenne non meritevole di “interesse culturale” il sito in quanto rimaneggiato in seguito alle distruzioni avvenute durante la II guerra mondiale;

* a Marina di Carrara (Toscana) l’Amministrazione comunale ha proceduto (2019) ai tagli degli esemplari di Pinus lungo il Viale Colombo, nonostante una forte opposizione dei residenti e numerosi esposti. I tagli sono stati sospesi durante la nidificazione. Il GrIG ha effettuato diverse azioni legali (13 giugno 2019, 8 luglio 2019 , 12 settembre 2019) in seguito alle quali è emersa una situazione a dir poco assurda: l’area è tutelata con vincolo paesaggistico discendente da specifico provvedimento di individuazione (artt. 136 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.; D.M. 10 gennaio 1953, integrato con D.M. 3 febbraio 1969), quindi l’intervento di taglio dei Pini non appare esentato dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica (D.P.R. n. 31/2017, Allegato A, punto A 14). Eppure  la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Lucca ha risposto (nota prot. n. 10967 del 17 ottobre 2019) specificando di non aver ricevuto alcuna richiesta di autorizzazione paesaggistica per il taglio degli alberi e la loro sostituzione ma di ritenerla “purtroppo” non necessaria, non si sa in base a quale interpretazione. La Soprintendenza ha anche coinvolto (nota prot. n. 9943 del 19 settembre 2019) la Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e l’Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e Attività Culturali e il Turismo affinchè dessero un’interpretazione definitiva in materia, ma senza alcun esito, a quanto è dato sapere;

* a Bracciano (Lazio) l’Amministrazione comunale aveva pianificato (settembre 2019) il taglio dei grandi alberi di Via Odescalchi, fra le proteste della cittadinanza. Anche in questo caso l’area è tutelata con vincolo paesaggistico discendente da specifico provvedimento di individuazione (artt. 136 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.; D.M. 23 ottobre 1960), pertanto l’intervento di taglio degli alberi non appare esentato dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica (D.P.R. n. 31/2017, Allegato A, punto A 14). Il GrIG ha effettuato in proposito un’azione legale (18 settembre 2019) e il successivo taglio di alcuni alberi in assenza di autorizzazione paesaggistica ha provocato l’intervento della Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale. Gli alberi dovranno essere sostituiti;

Pistoia, Viale Matteotti, taglio degli alberi (aprile 2021)

* a Silvi Marina (Abruzzo) l’Amministrazione comunale aveva pianificato (2019) la realizzazione di una pista ciclabile che avrebbe comportato l’abbattimento di diversi Pini sul Lungomare: l’area è tutelata con vincolo paesaggistico discendente da specifico provvedimento di individuazione (artt. 136 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.; D.M. 17 luglio 1969).  Il GrIG ha effettuato in proposito un’azione legale (12 ottobre 2019): con nota prot. n. 16067 del 14 novembre 2019 la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Abruzzo ha rilasciato parere favorevole al progetto a condizione della sostituzione degli alberi da rimuovere;

* a Pistoia (Toscana) l’Amministrazione comunale ha effettuato un taglio di Platani nel Viale Matteotti in assenza di alcuna autorizzazione culturale, necessaria anche in casi di emergenza ai sensi degli artt. 21 e 27 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. da parte della competente Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Firenze, vicenda emersa da comunicazione (nota prot. n. 11280 del 4 maggio 2021) in seguito all’istanza GrIG (16 aprile 2021):

* a Cagliari, per conto dell’Amministrazione comunale sono stati tagliati alcuni Pini d’Aleppo senza alcuna autorizzazione paesaggistica e culturale, addirittura in assenza di alcuna comunicazione alla locale Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio: in seguito alla denuncia GrIG (8 settembre 2020) è stato avviato un procedimento penale con l’intervento dei Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale;

* a Grosseto (Toscana) l’Amministrazione comunale ha proceduto (marzo 2020) al taglio di numerosi Pini lungo Via Mascagni in pieno periodo di nidificazione e con l’accertata nidificazione in corso, nonostante proteste e denunce in sede locale. Il GrIG ha effettuato un’azione legale (17 marzo 2020), che ha comportato l’apertura di un procedimento penale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto.

Da questa breve, ma significativa antologia di casi concreti emerge una diffusa disinvoltura da parte delle amministrazioni comunali nel gestire il verde pubblico, anche se si tratta di siti di rilevante interesse.

Grosseto, Via Mascagni, nido fra i rami di un Pino (marzo 2020)

Spesso nessuna consultazione pubblica, in parecchi casi non vengono nemmeno richieste le necessarie autorizzazioni paesaggistiche e/o storico-culturali.    Quando accade, i tagli nel periodo della nidificazione dell’avifauna selvatica (marzo-luglio) vengono evitati o fermati solo in conseguenza di esposti/diffide da parte di associazioni e comitati ecologisti.

Comportamento non uniforme da parte degli organi statali preposti alla tutela paesaggistica e storico-culturale: le Soprintendenza per Archeologia, Beni Culturali e Paesaggio in diversi casi, pur formalmente sollecitate, non intervengono – salvo lodevoli eccezioni – in caso di tagli privi di autorizzazioni di loro specifica competenza.

L’intervento dei competenti Uffici Giudiziari per l’accertamento delle eventuali ipotesi di reato (es. artt. 323, 328, 544 ter, 635, 733 bis e 734 cod. pen., 170 e 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) appare residuale.

Un ultimo, ma non secondario aspetto.

Bonorva, Campeda, taglio boschivo

Come possono essere richieste le verifiche del caso?

Per appurare se il taglio boschivo sia autorizzato o meno e, soprattutto, se rispetti criteri, limiti, vincoli delle eventuali autorizzazioni emanate, è necessario inviare (possibilmente via p.e.c.) un’istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti alle amministrazioni pubbliche competenti (generalmente Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo; Regione interessata; Città metropolitana, Unione dei Comun, Comunità montana interessate; Comune territorialmente interessato), coinvolgendo contemporaneamente, per opportuna conoscenza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale interessato, il comando territoriale dei Carabinieri Forestale (nelle Regioni e nelle Province autonome il Corpo Forestale ivi presente) e la Polizia locale.

E’ necessario esporre i fatti senza particolari valutazioni personali, men che meno di taglio isterico, con l’indicazione precisa di tempi e luoghi del taglio boschivo e allegando le fotografie effettuate.

E’ opportuno, se possibile, indicare anche i vincoli ambientali presenti nell’area e chiedere copia degli atti di autorizzazione (se esistenti) e le informazioni ambientali disponibili.

In proposito, si riporta una delle formule più efficaci:

il/la sottoscritto/a

CHIEDE

alle SS.VV., per quanto di competenza,l’invio all’indirizzo di posta elettronica certificata ____________________ , giusta artt. 4, 6 del decreto-legge n. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012, di copia delle necessarie autorizzazioni amministrative eventualmente emanate in proposito, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dall’art. 6 del decreto legislativo n. 97/2016 (accesso civico), nonché delle informazioni a carattere ambientale relative alla accertamenti, valutazioni, considerazioni, atti in relazione a quanto sopra descritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14, comma 3°, della legge n. 349/1986, 3 sexies del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., 2, 22-25 della legge n. 241/1990 e s.m.i., 2-3 del decreto legislativo n. 195/2005.

Se il caso concreto appare troppo complesso o di difficile individuazione, naturalmente può essere segnalato (con la documentazione del caso) al Gruppo d’Intervento Giuridico onlus all’indirizzo di posta elettronica grigsardegna5@gmail.com.

Sovicille, Fattoria La Cerbaia – Molli, taglio boschivo (genn. 2020)

Alberi e arbusti del condominio.

Come fare per assicurare un’efficace “difesa” degli alberi nei giardini condominiali?

Nei condomini delle nostre città – è noto – vivono persone di ogni tipologia, compresi gli odiatori degli alberi a oltranza.     Talvolta si trovano alberi malati o pericolanti, ma vi sono anche.  anche amministratori di condominio più o meno disinvolti.    Per non far mancare nulla, accade anche che funzionari comunali diano indicazioni scorrette e così il caos regna felice sul condominio di turno.

Spesso sono i poveri alberi a farne le spese.

Eppure gli alberi danno ogni giorno la vita alle città.     Sì, non solo offrono qualità ambientale, ma permettono la stessa possibilità di avere condizioni ambientali minimali per poter soggiornare e lavorare nelle nostre città.

Ecco perché anche i singoli alberi condominiali sono importanti: l’ha confermato autorevolmente la stessa Corte di cassazione (“i danni conseguenti al taglio degli alberi ad alto fusto – seppure presenti in un giardino condominiale – appaiono ‘irreversibili’ non solo per i condomini ma per tutti i cittadini”, Cass. pen., Sez. IV, 20 giugno 2005, n. 24396).

In via generale, il taglio degli alberi e delle piante condominiali necessita del consenso di tutti i condòmini, visto che si tratta della “distruzione” di un bene comune, un’innovazione altrimenti vietata (artt. 1120-1122 cod. civ.).

Gli alberi e le piante, infatti, sono da considerarsi “beni comuni” dei condòmini, in quanto l’elencazione operata dal codice civile (art. 1117) ha valore puramente esemplificativo (Cass. civ., 18 settembre 2009, n. 20249).   Si può prescindere dall’unanimità dei condòmini soltanto nel caso in cui l’albero o la pianta costituisca fonte di pericolo (es. rischio di caduta, malattia, ecc.) debitamente documentata con perizia da parte di professionista abilitato.

albero in autunno

In proposito, la Suprema Corte aveva osservato che  gli alberi ad alto fusto concorrono a costituire in modo indissolubile il decoro architettonico dell’edificio e, conseguentemente, la loro eliminazione comporta un inevitabile deprezzamento economico anche delle unità abitative dei singoli condomini (Cass. civ., Sez. II, 18 aprile 1994, n. 3666).

Molto interessante è la seguente massima giurisprudenziale: “…l’abbattimento di alberi, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un’innovazione vietata ai sensi dell’art. 1121 c.c. e, in quanto tale, richiede l’unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio; né può ritenersi che la delibera di approvazione, a maggioranza, della spesa relativa all’abbattimento, possa costituire valida ratifica dell’opera fatta eseguire di propria iniziativa dall’amministratore … La delibera a sola maggioranza che prevede lo sradicamento degli alberi condominiali è nulla ed impugnabile in ogni tempo” (Corte d’Appello di Roma, 6 febbraio 2008, n. 478).

Non solo.   In caso di presenza di vincolo ambientale/paesaggistico discendente dalla legge (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) o, in Sardegna, dal piano paesaggistico regionale – P.P.R. (1° stralcio costiero), è necessario il preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) da parte del Servizio tutela paesaggistica regionale o del Comune sub-delegato, previo parere della competente Soprintendenza.

Per esempio, buona parte del territorio comunale di Cagliari è tutelato con il vincolo paesaggistico/ambientale e anche un eventuale taglio di alberi condominiali nelle zone tutelate necessita di autorizzazione paesaggistica.

Come far constatare la propria opposizione al taglio di alberi e piante condominiali in assenza di pericolo o malattia debitamente certificati?    

Il condòmino dovrà inviare una raccomandata a.r. o via p.e.c. all’amministratore del condominio, significando la propria volontà contraria.   

Nel caso in cui non se ne prenda atto, il condòmino può agire per il risarcimento del danno in sede civile.

Cagliari, Terrapieno, albero capitozzato e vandalizzato (ott. 2013)

La capitozzatura.

Solo alcune considerazioni riguardo le capitozzature o, più in generale, le potature fin troppo drastiche che spesso subiscono gli alberi in città e paesi.

Il D.M. Ambiente 10 marzo 2020 (“Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”) è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 90 del 4 aprile 2020 ed entrerà in vigore il 2 agosto 2020.

Fra le tante disposizioni d’interesse per la difesa del nostro verde pubblico (regolamento comunale per il verde pubblico, professionalità degli operatori, ecc.), una è di particolare interesse, il sostanziale divieto di capitozzatura dei poveri alberi cittadini.

Fra i Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico (lettera E dell’Allegato) è affermato chiaramente (punto 11) che chi effettua le operazioni di gestione del verde pubblico deve “evitare di praticare la capitozzatura, la cimatura e la potatura drastica perché indeboliscono gli alberi e possono creare nel tempo situazioni di instabilità che generano altresì maggiori costi di gestione”, intendendo per “capitozzatura” il “drastico raccorciamento del tronco o delle branche primarie (sbrancatura) fino ad arrivare in prossimità di questi ultimi (Fonte linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile a cura del Comitato per lo sviluppo del verde urbano)”.

Tutti i criteri ambientali minimi (CAM), poi, sono improntati alla salvaguardia della fauna selvatica: “le attività di manutenzione, soprattutto dei parchi suburbani e di aree a forte valenza ambientale, devono essere eseguite creando il minore disturbo e danno alla fauna presente nell’area”.

Basta, quindi, anche con i tagli e le potature di alberi, arbusti e siepi nel periodo della nidificazione (marzo – agosto), già vietati per legge (art. 5 della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i.).

Però, si tratta di linee guida, destinate a esser formalizzate in regolamenti comunali per la gestione del verde pubblico e privato o nei capitolati per la gestione del verde: se non sono contenute in regolamenti e capitolati, tali disposizioni non hanno, purtroppo, alcun valore cogente.  Non dimentichiamolo.

Gruppo d’intervento Giuridico odv


albero e neve

[1] Il Gruppo d’Intervento Giuridico odv ha svolto numerose azioni legali in difesa del patrimonio boschivo. Solo negli ultimi anni, fra i vari casi, nel Lazio (es. Faggeta del Lago di Vicobosco di Procoio, nella riserva naturale statale del Litorale Romanoriserva naturale regionale Decima-Malafede), nel Veneto (es. sponde del Brenta), in Toscana (es. Pineta litoranea del Tombolosponde del Mersebosco di Belagaio, nella riserva naturale regionale del Farmabosco della Cerbaia, sulla Montagnola Senese), in Sardegna (es. Foresta demaniale del MarganaiAltopiano di CampedaForesta demaniale di Is CannonerisForesta demaniale di Montarbu)    

[2]  Giurisprudenza costante, vds. Cass. pen., Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 962 ; Cass. pen., Sez. III, 29 settembre 2011, n. 35308Cass. pen., Sez. III, 13 maggio 2009, n. 20138Cass. pen., Sez. III, 25 gennaio 2007 n. 2864Cass. pen., Sez. III, 11 giugno 2004, n. 35689, nonché parere dell’Ufficio legislativo del Ministero per i Beni e Attività Culturali e Turismo dell’8 settembre 2016

[3]  L’art. 181 del Codice delinea, poi, reati di pericolo, per cui non è necessaria l’effettiva lesione del bene ambientale tutelato: “il delitto paesaggistico di cui all’art. 181, comma primo-bis, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, al pari della contravvenzione prevista dal comma primo della citata disposizione, ha natura di reato di pericolo e non richiede, per la sua configurabilità, un effettivo pregiudizio per l’ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettino inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l’aspetto esteriore degli edifici (Sez.3, n.11048 del 18/02/2015, Rv.263289; Sez. 3, n.6299 del 15/1/2013, Simeon, Rv. 25449; Sez. 3, n. 28227 del 8/6/2011, Verona, Rv. 250971; Sez.3, n.34764 del 21/06/2011, Rv.251244 – 01)”.

L’art. 734 cod. pen. richiede per la sua configurazione concreta l’effettivo danneggiamento o degrado del bene ambientale tutelato: “la contravvenzione punita dall’art. 734 cod. pen., … presuppone, invece, l’effettivo danneggiamento delle aree sottoposte a protezione (Sez.3,n.37472 del 06/05/2014, Rv.259942 – 01; Sez.3,n.14746 del 28/03/2012, Rv.252625 – 01).
In particolare, è stato affermato che il reato di distruzione e deturpamento di bellezze naturali previsto dall’art. 734 cod. pen. tutela l’interesse della comunità alla conservazione e al godimento del patrimonio estetico costituito dall’armonica fusione di forme e colori assunta dalla natura in particolari località, con la conseguenza che per integrare l’alterazione delle bellezze naturali dei luoghi è sufficiente la modifica totale o parziale delle visioni panoramiche ed estetiche offerte dalla natura tanto da turbare sensibilmente il godimento estetico (Sez.3,n.29508 del 04/04/2019, Rv.276359 – 02)
”.

[4]  Di fatto i centri storici sono da considerarsi integralmente “beni culturali” (sentenza T.A.R. Veneto, Sez. III, 8 ottobre 2018, n. 927).

albero solo

(foto L.A.C., per conto GrIG, E.R., A.L.C., S.D., archivio GrIG)


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